schermature solari, impianti di climatizzazione invernale a biomasse o anche sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A subiscono una
In principio si poteva contare su una detrazione del 65% in tre anni, poi allungata a 5 anni. Dal 2019 lo sconto fiscale scende al 50% dell’importo pagato comprensivo di Iva e dal 2020 in 10 anni. Il super bonus del 110% introdotto dal DL Rilancio di maggio vi anticipo che on darà diritto tous court alla detrazione ma sarà possibile solo nel rispetto dei requisiti (stringenti) imposti dalla normativa. Questi requisiti li trovate in calce all’articolo. Nel frattempo occupiamoci della detrazione ordinaria di cui potreste beneficiare per il cambio degli infissi.
In estrema sintesi si potrebbe in linea teorica anche beneficiare di una maxi detrazione del 110% laddove gli interventi siano tali da rispettare i requisiti aggiuntivi imposti dal legislatore. Inoltre viene introdotto il meccanismo della cessione del credito alla banche. In pratica la ditta che effettuerà i lavori per esempio sulle facciate si farà direttamente pagare dalle banche il 100% dei suoi onorari comprensivi dei materiali e la banca incasserà il credito del 110% facendoselo direttamente rimborsare dallo Stato.
Aggiungo questa cosa perchè mi sta proprio sulla punta della lingua. La cessione del credito era già prevista ma nessuno sapeva (o forse voleva) farla. Oggi che le banche potrebbero incassare senza non fare alcunchè il 10% della spesa, qualcosa mi dice che ci sarà una proliferazione di lavori….vedrete. Tutto questo a mio avviso è immorale.
Accanto a questo inoltre viene previsto che Più precisamente in base al comma 3 dell’articolo 119 del DL rilancio beneficiano della stessa aliquota anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
In virtù di questo rimando l’agevolazione fiscale si applica anche gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 la Proroga Detrazione Fiscali IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “bonus facciate” per il rifacimento delle facciate degli edifici.
Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo bonus facciate. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:
Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali costanti ovvero di pari importo.
Importante chiarimento: Nel caso in cui si voglia beneficiare dell’agevolazione fiscale su lavori iniziati nel 2019 ma i cui mobili arredi sono stati o si acquisteranno nel 2020 il tetto dei 10 mila euro si deve considerare e quindi essere nettato di eventuali spese sostenute nel 2019 laddove per queste si sia già beneficiato del bonus. In poche parole non abbiamo 10 mila euro per ciascun anno di imposta come potrebbe essere logico pensare ma i 10 mila euro sono riferiti all’intervento nel suo insieme anche se a cavallo di due anni.
Cosa cambia dal 2019
La detrazione fiscale IRPEF non modifica tuttavia il proprio ambito oggettivo di applicazione rispetto agli anni passati. In pratica non sono modificate le caratteristiche che devono avere le finestre rispetto ai requisiti di trasmittanza termica. Lo stesso dicasi per gli impianti di climatizzazione invernale. Anche le caldaie a condensazione e gli impianti alimentati da biomasse combustibili danno diritto allo sfruttamento dell’agevolazione fiscale.
La riduzione dal 65% al 50% della detrazione fiscale IRPEF concessa per questo tipo di interventi si riferisce a:
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/2006
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A
Quale documentazione occorre
Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali.
- Inoltre, l’asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
Inoltre, nelle ipotesi di auto costruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Documentazione da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
Documenti da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018.
Esempio Calcolo detrazione fiscale risparmio energetico
Compilazione nel 730 o dichiarazione dei redditi
Il quadro per indicare gli importi è il quadro E o RE del modello Unico Redditi PF. Quello che cambia è il codice da indicare in uno dei righi che va dall’ E61 all’E62.
Codici da utilizzare nella dichiarazione dei redditi
I codice sono i seguenti:
- Codice 12,
- Codice 5,
- Codice 13
- Codice 6
Chiarimenti sul DL Rilancio 2020
Sicuramente saranno necessari una serie di chiarimenti rispetto al nuovo Bonus 110% sia per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi, sia la percentuale di detrazione fiscale consentita, sia i limiti di spesa consentiti.
Nel seguito gli altri articoli di approfondimento dedicati agli incentivi e bonus a disposizione per sfruttare avere i bonus sui costi sostenuti generalmente per la ristrutturazione di casa.
Fonte: Tasse-fisco.com